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Bonus integrativo 100 euro in busta paga: per quanti mesi e a chi spetta

Bonus integrativo 100 euro in busta paga: per quanti mesi e a chi spetta. Attenzione a doverlo restituire

Nella Legge di Bilancio 2021, viene confermata la misura in vigore dallo scorso luglio, relativa al taglio del cuneo fiscale, ovvero un bonus che permette ai lavoratori dipendenti di avere una liquidità aggiuntiva in busta paga.



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Il Decreto Legge n. 3/2020 ha introdotto, all’articolo 1 il nuovo trattamento integrativo al reddito (T.I.R.) per i soggetti percettori di reddito da lavoro dipendente ed assimilato e, all’articolo 2, una ulteriore detrazione per i soggetti che superano la soglia dei 28.000,00 euro annui di reddito. Entrambe le misure sono entrate in vigore dal 1° luglio 2020, ma solo il T.I.R. ha natura strutturale, mentre la conferma a regime della ulteriore detrazione fiscale è stata introdotta nella legge di Bilancio per il 2021.

Il bonus integrativo 100 € in busta paga: a chi spetta

Al bonus fiscale da 80 euro, che era stato introdotto dal Governo Renzi, viene elargito da Luglio 2020 ai lavoratori con determinati requisiti un bonus integrativo di 100 euro mensili che sostituisce (aumentandolo) il precedente bonus Irpef.

Nello specifico, con il nuovo taglio del cuneo fiscale viene riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, di importo pari a 1.200 euro a decorrere dal 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.

Il bonus sarà riconosciuto automaticamente in busta paga ripartendo la cifra di 1.200 € fra le retribuzioni erogate. Il beneficio fiscale, interessa i percettori di reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir, con esclusione delle pensioni ed assegni ad esse equiparati, e ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali ad esempio i redditi derivanti da borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, o da contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Anche il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente o assimilato sia di importo superiore alla sola detrazione prevista dall’art. 13, comma 1 del Tuir e non spetta, ad esempio, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente e assimilato in un anno sia pari a 8.145,00 euro, in quanto in tale circostanza l’imposta lorda viene completamente azzerata dalla relativa detrazione di lavoro dipendente o assimilato.

L’integrazione del bonus fiscale, non spetta ai soggetti titolari di prestazioni al sostegno economico che sono esenti da Irpef, ma anche quelle che prevedono la tassazione separata.

Ne è un esempio il reddito di cittadinanza, ma anche l’assegno familiare, o anche le varie indennità di bonus erogate per l’emergenza covid-19, previste dal decreto “Cura Italia” e dal “Decreto Rilancio” come il bonus bebè e il bonus baby-sitter.

Bonus integrativo 100 €: come calcolarlo ed evitare la restituzione del bonus fiscale

Bisogna sempre prestare attenzione quando in busta paga si riceve in modo automatico il bonus integrativo 100 €, perché in alcuni casi, a causa del meccanismo di calcolo, si può correre il rischio di dover restituire il medesimo bonus in sede di conguaglio.

Considerato ad esempio un lavoratore part time di base incapiente, tale soggetto potrebbe effettuare alcuni straordinari che fanno salire la busta paga aumentando l’Irpef lorda, in questo caso si terrà conto a fine anno del reddito complessivo effettivo, e non quello stimato mese per mese e quindi nei mesi in cui si è ricevuta la somma di 100 euro come credito fiscale questa dovrà essere restituita.

Per non correre il rischio di restituzione del bonus, nelle situazioni incerte e per chi è in bilico tra il superare il reddito complessivo e il rientrare nei termini, o per chi è nella situazione limite tra l’essere nella “no tax area” degli incapienti e il superare il minimo, la cosa migliore da fare è quella di rinunciare al bonus. In questo modo si aspetta di sapere a quanto ammonta l’effettivo reddito complessivo e si eviteranno eventuali spettanze mensili non dovute da dover restituire tutte insieme.

Se invece a fine anno si rientra nei termini per beneficiare del credito fiscale il sostituto di imposta provvederà al pagamento delle somme spettanti per il bonus direttamente nella busta paga di conguaglio o tramite il 730.

Giorgio

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